quietanza salvo buon fine è difforme rispetto allo schema  paradigmatico della quietanza


 

Not. Mariaserena Catalano

mcatalano@notariato.it

 

Le parti di una compravendita non vogliono citare gli assegni (circolari) utilizzati per il pagamento, ma il venditore vuole rilasciare quietanza salvo buon fine (gli assegni circolari sono trasferibili, e girati  prima dall'intestatario, e poi dall'acquirente al venditore). 

 

Può genericamente dirsi: " Le parti indicano il prezzo di vendita in Lire centomilioni. La parte venditrice rilascia quietanza dell' intero prezzo di vendita, salvo buon fine del pagamento, e rinuncia all'ipoteca legale..." senza fare nessun riferimento agli strumenti di pagamento utilizzati?

 

 


 

Not. Adriano Pischetola

apischetola@notariato.it

 

La dottrina più attenta rileva un'antinomia insanabile tra la quietanza 'in senso tecnico' (come disciplinata dall'art.1199, c.c., intesa come atto unilaterale di natura confessoria e non negoziale - così Cass. 77/3798 - contenente il riconoscimento di quanto è stato prestato) e la clausola 'salvo  buon fine' per l'evidente considerazione che appare incongruo  dichiarare 'prestato' quanto prestato non è stato ancora; delle due l'una: o la prestazione c'è stata o non c'è stata.

 

Nè appare possibile rilasciare una quietanza condizionata al verificarsi dell'evento prestazione (pure peraltro ritenuta legittima da dottrina minoritaria, ancorché autorevole, Natoli, L'attuazione del rapporto obbligatorio, Milano, 1966, pag. 267) per difformità rispetto allo schema  paradigmatico della quietanza, come disciplinata nell'art. 1199, c.c., che pare non tollerare - in quanto atto di natura non negoziale - l'apposizione di elementi accidentali.

 

Ulteriori riferimenti li puoi trovare menzionati in Notariato, Ipsoa, n.2/2000 pagg.172 e ss.